Spese di avvio
Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00, che la parte istante verserà al momento del deposito della domanda di conciliazione, e la parte che accetta di partecipare all’incontro di conciliazione prima del medesimo.
Le spese di avvio non sono dovute nei seguenti casi:
quando una delle parti della controversia è un consumatore;
quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.
Spese di conciliazione
Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella Tabella A allegata all'articolo 3 "Criteri di composizione delle indennità" del D.M. 23 luglio 2004, n. 223, di seguito riportata.
Valore della lite
|
|
Spesa per ciascuna Parte
|
| Fino a euro 1.000,00 |
|
euro 40,00 |
| da euro 1.001,00 |
a euro 5.000,00 |
euro 100,00 |
| da euro 5.001,00 |
a euro 10.000,00 |
euro 200,00 |
| da euro 10.001,00 |
a euro 25.000,00 |
euro 300,00 |
| da euro 25.000,01 |
a euro 50.000,00 |
euro 500,00 |
| da euro 50.000,01 |
a euro 250.000,00 |
euro 1.000,00 |
| da euro 250.000,01 |
a euro 500.000,00 |
euro 2.000,00 |
| da euro 500.000,01 |
a euro 2.500.000,00 |
euro 4.000,00 |
| da euro 2.500.001,00 |
a euro 5.000.000,00 |
euro 6.000,00 |
| oltre euro 5.000.001,00 |
|
euro 10.000,00 |
Le spese di conciliazione indicate nella tabella sono comprensive di IVA.
L'importo massimo delle spese di conciliazione per ciascuno scaglione di riferimento, può essere aumentato dalla Segreteria in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima dello stesso, la Segreteria decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà.
Queste comprendono anche l’onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Le spese di conciliazione indicate sono dovute da ciascuna parte.
I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, Agenzia n. 21, IBAN IT85T 08327 03221 0000 0000 0708 intestato a Camera Arbitrale.